ORDINANZA n. 16 del 09/05/2020

Data di pubblicazione:
14 Maggio 2020
ORDINANZA n. 16 del 09/05/2020
IL SINDACO
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 22/3 del 23.04.2020, contenente le “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022”;
VISTA l’Ordinanza n. 15 del 06/05/2020;
CONSIDERATO che all’interno del centro urbano sono presenti giardini o aree cortilizie e fabbricabili, e che nell’immediata periferia sono presenti numerosi terreni agricoli, all’interno dei quali si rileva la presenza di allevamenti e animali da compagnia ed affezione, i quali rappresentano potenziale veicolo per la diffusione dei parassiti, recanti pericolo anche per la salute delle persone;
DATO ATTO che l’approssimarsi della stagione estiva comporta il proliferare della presenza di parassiti infestanti tar i quali zecche e pappataci, per il contenimento e la prevenzione della diffusione dei quali si rende necessario prevedere delle buone pratiche da parte dei detentori di fabbricati e terreni, con particolare riguardo agli immobili siti all’interno ed al confine del centro urbano;
VISTO Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs del 18/08/2000, n° 267;
 
ORDINA
 
  • che dal giorno 01 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 ai proprietari e/o conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, comprese le aree private inedificate, posti all’interno ed al confine con il centro abitato è fatto divieto di detenere animali da allevamento allo stato brado; il divieto non opera per la detenzione i cavalli, nel terreni esterni al centro abitato;
  • tutte le concimaie e ammassi di letame, devono essere realizzate ad una distanza minima di metri 200 dal confine con il centro abitato, nonchè a distanza regolamentare dalle case coloniche e dalle stalle;
  • dal 01 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, è vietato il transito di armenti, greggi e cavalli all’interno del centro abitato: su specifica e motivata richiesta da indirizzare alla Polizia Locale, potranno essere concessi dei permessi in deroga al presente divieto,
  • è fatto obbligo ai proprietari e detentori di animali da compagnia ed affezione, di provvedere ad azioni di cure preventive contro i parassiti, come sopra individuati, anche attraverso l’uso di collari anti pulci e zecche
  • Le violazioni alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
  • Ai sensi dell’art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689, il pagamento è dovuto nella misura di € 166,66, oltre le spese di accertamento e notifica, qualora dovute.
  • Le Forze di Polizia Statali, la Polizia Locale e la Compagnie Barracellare, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della verifica dell’osservanza della presente Ordinanza.
IL SINDACO
Geom. Enrico Lobino

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Ultimo aggiornamento

Giovedi 04 Gennaio 2024