ORDINANZA SINDACALE n. 15 del 06/05/2020 - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

Data di pubblicazione:
14 Maggio 2020
ORDINANZA SINDACALE n. 15 del 06/05/2020 - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO
IL SINDACO
 
VISTA la L. 21 novembre 2000. n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 22/3 del 23.04.2020, contenente le “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022”;
DATO ATTO che in alcuni giardini e cortili dell'abitato fuoriescono rovi, ramaglie, siepi e rampicanti sulla pubblica via che, oltre ad arrecare offesa al decoro dell'abitato con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituiscono pericolo per il transito dei veicoli e delle persone;
CONSIDERATO che è obbligo della generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo, siano essi persone fisiche o giuridiche, di terreni, cortili, lotti, giardini e simili anche nel centro abitato e nella sua periferia, provvedere allo sfalcio, alla pulizia e rimozione delle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
VISTO che a norma dell’art 3 delle “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022”, dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”;
VISTO il Titolo IV della L. R. 27 aprile 2016, n. 8, recante "Legge forestale della Sardegna", definisce puntualmente i criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, di cui all'articolo 10, della legge quadro n. 353 del 2000;
VISTO Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs del 18/08/2000, n° 267;
 
ORDINA
 
che entro il giorno 31 maggio 2020:
  • i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, comprese le aree private inedificate confinanti con pubbliche vie, i portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima: tali soggetti sono tenuti anche alla costante manutenzione di fronde e rami degli alberi ivi presenti i cui rami si protendono sulla sede stradale, per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni;
  • i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al c. 1 dell’art 22 delle citate Prescrizioni Regionali o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  • i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  • i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28 delle citate Prescrizioni Regionali, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  • i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al c. 1 dell’art 22 delle citate Prescrizioni Regionali delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
  • i rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. I conduttori di tali attività entro il termine del 31 maggio 2020, hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato.
Le violazioni alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
Ai sensi dell’art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689, il pagamento è dovuto nella misura di € 166,66, oltre le spese di accertamento e notifica, qualora dovute.
All'applicazione della sanzione pecuniaria conseguirà l'emissione di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, c. 7, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà d'ufficio a spese dell'interessato, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.
Le Forze di Polizia statali, il C.F.V.A., la Polizia Locale e la Compagnie Barracellare, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della verifica dell’osservanza della presente Ordinanza.
AVVERSO alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre:
  • ricorso al T.A.R. della Sardegna, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, oppure in alternativa
  • ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.
 
IL SINDACO
Geom. Enrico Lobino
 

Ultimo aggiornamento

Giovedi 04 Gennaio 2024