Il comune di Florinas rende noto che:
Le note dell'Ispettorato del lavoro hanno ribadito la mancanza di legittimità dell’anticipazione mensile del TFR in busta paga, in quanto la stessa costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano
contributivo.
l’art. 2120 del codice civile individua i criteri di calcolo del TFR e disciplina le
condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, può essere anticipato il trattamento di fine rapporto.
l’art. 41 del vigente CCNL del lavoro domestico prevede che i datori di lavoro anticipino, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato. La quota potrà quindi essere correttamente rendicontata e rimborsata a valere sull’importo del finanziamento annualmente riconosciuto.