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L'art. 13 della Legge 10.04.1951 n. 287, prevede che in ogni Comune siano formati, due distinti elenchi di cittadini per l'esercizio delle funzioni di giudice Popolare nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello.
L'art. 13 della Legge 10.04.1951 n. 287, prevede che in ogni Comune siano formati, a cura di una Commissione Comunale composta dal Sindaco e da un suo delegato che la presiede e da due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi di cittadini per l'esercizio delle funzioni di giudice Popolare nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello.